L'associazione del quartiere Locarno-Campagna si è costituita 

martedì 5 marzo 2013

al Palagiovani    a Locarno

 


Statuti Associazione Locarno-Campagna

ASSOCIAZIONE  DI  QUARTIERE  LOCARNO-CAMPAGNA

 

 

STATUTI

 

 

 

I. Denominazione, sede, durata e limite territoriale

 

 

Art. 1  

Sotto la denominazione “Associazione del Quartiere LOCARNO-CAMPAGNA” è costituita una associazione apartitica e aconfessionale, secondo gli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede dell’associazione è presso il Presidente.

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

 

Art.2.

Il limite territoriale dell’Associazione corrisponde al quartiere Locarno-Campagna, secondo il piano allegato.

 

 

 

II. Scopo

 

 

Art. 3  

Scopo dell’Associazione è

-         la tutela degli interessi degli abitanti del territorio di Locarno-Campagna,

-         rappresentare il quartiere nei confronti delle Autorità comunali;

-         la salvaguardia ambientale del quartiere nel rispetto dello sviluppo regionale;

-         la promozione del benessere, dei valori associativi, culturali, sociali, di solidarietà tra i residenti del quartiere;

-         la promozione di iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la vivibilità e la bellezza del quartiere Locarno-Campagna;

-         la promozione di occasioni di incontro e di socializzazione con particolare attenzione ai bambini e agli anziani residenti nel quartiere;

Contribuendo così ad aumentare il livello di partecipazione dei cittadini nelle scelte riguardanti il quartiere.

 

 

 

 

III. Appartenenza

 

 

Art. 4  

Membri dell’Associazione sono tutti coloro che versano un contributo annuale e che aderiscono agli statuti.

Membri onorari  sono nominati dall’Assemblea e sono quelle persone che hanno acquisito meriti speciali verso l’Associazione o che hanno contribuito alla soluzione di importanti problemi interessanti il Quartiere Locarno-Campagna

 

 

 

IV. Organizzazione

 

 

Art. 5  

Organi dell’Associazione di quartiere sono:

-         l’Assemblea Generale

-         il Comitato

-         i Revisori dei conti

 

 

Art. 6   L’Assemblea si riunisce di regola una volta all’anno, su convocazione del comitato.

All’Assemblea compete:

 

-             l’approvazione dei conti e dei rapporti annuali;

-             l’approvazione del programma di lavoro;

-             la nomina, ogni due anni dei membri del comitato, tutti rieleggibili;

-             la nomina ogni due anni dei Revisori. Essi sono eleggibili per 6 anni consecutivi;

-             l'esame delle proposte del Comitato e dei soci. Al più tardi 8 giorni prima dell'Assemblea

        Generale ordinaria ogni membro può sottoporre  al Comitato delle proposte da mettere in  

        votazione. Le proposte devono venir formulate per iscritto;

-             la determinazione della quota sociale;

-             la modifica degli statuti conformemente all'art. 13.

 

 

Art.7   

L'Assemblea generale straordinaria può aver luogo in ogni tempo qualora il Comitato lo ritenga necessario o quando un quinto dei soci ne faccia richiesta motivata per iscritto. Essa si occupa delle trattande che ne motivarono la convocazione.

 

 

Art. 8  

Le votazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti; esse avvengono a semplice maggioranza, per alzata di mano, oppure se richiesto da almeno un quinto dei presenti, a scrutinio segreto. In caso di parità di voti fa stato quello del presidente.

 

 

Art. 9 

Il comitatoè composto da 3 a 9 membri; si organizza autonomamente al suo interno ed elegge un presidente, un vice-presidente e un segretario-cassiere.

Per la validità delle decisioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei membri. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti decide quello del presidente.

 

 

Art. 10

L’Associazione si impegna verso terzi con la firma collettiva del presidente (in sua assenza del vice-presidente) unitamente a quella del segretario-cassiere.

 

 

 

V. FINANZE

 

 

Art. 11  

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) le quote sociali,

b) partecipazioni volontarie,

c) altri proventi.

 

 

Art. 12

Spese ordinarie nell'ambito del preventivo approvato dall'Assemblea Generale sono di competenza

del Comitato. Per gli impegni dell'Associazione garantisce solo il patrimonio dell'Associazione. E'

esclusa ogni responsabilità di un singolo membro.

 

 

 

VI. STATUTI

 

 

Art. 13

Per tutto quanto non previsto da questi statuti, si applicano gli art. 60 fino a 79 del CCS. La

revisione degli statuti può venir decisa solo dall'Assemblea Generale con il voto di due terzi dei

presenti. La proposta di una nuova formulazione deve venir comunicata ai membri almeno 15 giorni

prima dell'Assemblea Generale.

 

 

Art. 14

L’Associazione è costituita per tempo indeterminato; il suo scioglimento potrà essere deciso da un’assemblea generale convocata espressamente per questo e con una maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Un eventuale patrimonio dell’Associazione decade a favore di un’associazione senza scopo di lucro, designato al momento dello scioglimento, se durante un periodo di attesa di cinque anni non si costituisce una nuova associazione di quartiere.

 

Locarno, 5 marzo 2013                                                                                         

 


Limiti del quartiere Locarno-Campagna

Limiti del quartiere Locarno-Campagna